L’imposta di registro rappresenta uno degli adempimenti fiscali più importanti legati ai contratti di locazione. Quando si stipula un contratto pluriennale, è fondamentale comprendere come gestire correttamente il pagamento dell’imposta per le annualità successive alla prima. Questo articolo fornisce una panoramica completa su modalità, tempistiche e procedure da seguire.
Cos’è l’imposta di registro per le annualità successive
L’imposta di registro per le annualità successive è il tributo che deve essere versato per ciascun anno di durata del contratto di locazione dopo il primo. Per i contratti pluriennali, il legislatore ha previsto due possibilità di pagamento: in un’unica soluzione all’atto della registrazione iniziale, oppure anno per anno. La seconda opzione è quella più comunemente adottata dai contribuenti.
Calcolo dell’imposta
L’imposta di registro per le annualità successive si calcola applicando l’aliquota del 2% sul canone annuo di locazione. È importante sottolineare che:
- L’importo minimo dovuto è di 67 euro
- Per i fabbricati strumentali locati da soggetti passivi IVA, l’aliquota è ridotta all’1%
- Per i fondi rustici, l’aliquota è dello 0,5%
Nel calcolo dell’imposta per le annualità successive, è necessario considerare anche eventuali adeguamenti ISTAT del canone che siano intervenuti nel corso dell’anno precedente.
Tempistiche e modalità di pagamento
Il versamento dell’imposta per le annualità successive deve essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità. Ad esempio, per un contratto con decorrenza 1° marzo, il pagamento dell’imposta per la seconda annualità dovrà essere effettuato entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Il pagamento può essere eseguito attraverso due modalità principali:
- Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: utilizzando il software RLI o RLI-web con richiesta di addebito su conto corrente
- Modello F24 Elementi identificativi: utilizzando il codice tributo 1501
È importante ricordare che il pagamento dell’imposta è un obbligo solidale tra locatore e conduttore, anche se generalmente le spese vengono ripartite in parti uguali tra le parti, salvo diversi accordi contrattuali.
Regime di cedolare secca
Se il locatore ha optato per il regime della cedolare secca, l’imposta di registro per le annualità successive non è dovuta. Questo rappresenta uno dei principali vantaggi di tale regime fiscale. L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata o modificata entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, ovvero entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.
Sanzioni e ravvedimento operoso
In caso di ritardato pagamento dell’imposta di registro per le annualità successive, si applicano sanzioni che variano in base al ritardo:
- 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 15° giorno
- 1,5% dal 16° al 30° giorno
- 1,67% dal 31° al 90° giorno
- 3,75% dal 91° giorno fino a un anno
- 4,29% oltre un anno ma entro due anni
- 5% oltre i due anni
È possibile regolarizzare spontaneamente la propria posizione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, versando l’imposta dovuta, le sanzioni ridotte e gli interessi legali calcolati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino al giorno in cui viene effettivamente eseguito.
Risoluzione anticipata del contratto
In caso di risoluzione anticipata del contratto, il contribuente che ha corrisposto l’imposta per l’intera durata contrattuale ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. Per ottenere il rimborso, è necessario presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate entro tre anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.
Conclusioni
La corretta gestione dell’imposta di registro per le annualità successive è fondamentale per evitare sanzioni e garantire la regolarità fiscale del contratto di locazione. È consigliabile annotare con attenzione le scadenze e, in caso di dubbi, rivolgersi a un professionista o consultare direttamente l’Agenzia delle Entrate. Ricordiamo infine che, per i proprietari con più immobili in locazione, potrebbe essere vantaggioso valutare l’opzione della cedolare secca, che consente di evitare il pagamento dell’imposta di registro e semplificare notevolmente gli adempimenti fiscali.
Essendo concessionario di alloggio demaniale con concessione pluriennale, pur pagando, fino ad ora, dietro indicazione dell’Ente gestore il 3% invece del 2 come indicato nell’articolo, non si raggiunge l’importo, almeno ora, di 67 euro.
Inoltre, assieme ad altri concessionari, abbiamo effettuato il versamento utilizzando sempre il modello F23 su indicazione dell’E.G.
Avrei bisogno di indicazioni più precise, grazie.
Per fornirti un orientamento preciso e utile, ecco una risposta dettagliata basata sulla normativa italiana in materia di canoni demaniali e tributi correlati:
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1. Riferimento normativo
Presumo tu ti stia riferendo all’imposta di registro sui canoni delle concessioni demaniali, disciplinata dal D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro).
Articolo 5 Tariffa Parte I: prevede un’imposta di registro proporzionale del 2% sul canone annuo delle concessioni.
Tuttavia, alcuni enti gestori (come le Regioni, i Comuni o i Consorzi) hanno indicato il versamento al 3%, probabilmente per prassi interna, interpretazioni pregresse o per includere oneri accessori.
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2. Importo minimo da versare
La normativa prevede che l’imposta proporzionale di registro non sia dovuta se l’importo annuo è inferiore a 67 euro (circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E del 2017).
Quindi:
Se, anche con l’aliquota del 2% o 3%, non superi i 67 euro, l’imposta non va versata.
Tuttavia, l’Ente gestore potrebbe non aver aggiornato le proprie indicazioni.
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3. Modello F23 vs F24
L’utilizzo del modello F23 è stato progressivamente sostituito dal modello F24 Elide, ma non per tutte le tipologie di pagamento.
Per le imposte di registro su concessioni demaniali:
Se l’Ente gestore ti ha indicato di usare l’F23, e non è intervenuta un’istruzione diversa da parte dell’Agenzia delle Entrate, sei in regola.
È comunque consigliabile verificare se è intervenuta una conversione all’F24 per il tuo caso specifico.
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4. Cosa fare adesso
Ti consiglio di:
1. Verificare l’effettiva soglia d’imposta: calcola il 2% (e anche il 3%) del canone. Se non arrivi a 67 euro, l’imposta non è dovuta.
2. Scrivere all’Ente Gestore:
Chiedi conferma scritta sull’applicazione dell’imposta del 3% e sull’uso del modello F23.
Fai riferimento al limite dei 67 euro e chiedi se, viste le nuove soglie, è corretto non versare nulla.